Art. 15.

      1. All'articolo 36 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. I diritti e l'indennità di trasferta sono triplicati se gli atti sono eseguiti in die, escluso il deposito di verbali di pignoramento presso l'ufficio del giudice dell'esecuzione. Sono raddoppiati se eseguiti con urgenza, escluso il deposito di verbali di pignoramento presso l'ufficio del giudice dell'esecuzione»;

          b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

          «3. Si considera urgente l'atto da eseguire nei cinque giorni successivi alla data della richiesta, in die l'atto eseguito nello stesso giorno della richiesta o entro il giorno successivo alla data della richiesta».

 

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